La Cassazione: In condominio l’accesso ai documenti è illimitato

Il condomino ha sempre diritto di visionare la documentazione condominiale, a maggior ragione ove questa esigenza sorga a seguito del ricevimento dell’avviso di convocazione dell’assemblea. Il fatto che la richiesta di accesso pervenga all’amministratore soltanto qualche giorno prima della riunione — scrive Italia Oggi — non è di per sé di ostacolo all’esercizio del diritto. È vero che l’interesse del condomino deve essere contemperato con le esigenze organizzative dell’amministratore e non deve ostacolare l’esercizio delle sue funzioni, ma è anche vero che spetta proprio a quest’ultimo fornire la prova delle ragioni che possano giustificare il mancato riscontro alla richiesta del condomino. In caso contrario, risultando ingiustificata la mancata collaborazione dell’amministratore all’esercizio del diritto di accesso del comproprietario alla documentazione condominiale, quest’ultimo può impugnare le conseguenti deliberazioni assembleari e chiederne l’annullamento per violazione del suo diritto a una partecipazione informata e consapevole alla riunione condominiale. Questi i chiarimenti contenuti nell’ordinanza n. 4445 della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, depositata lo scorso 20 febbraio 2020.

 CONTRATTO COLLETTIVO COLF E BADANTI: CHIEDI CONSIGLIO A EBILCOBA, SOTTOSCRIVI IL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO INSERENDO IL CODICE E1 NEI VERSAMENTI INPS

Articoli Correlati

Leave a Comment